Assicurazioni incluse
AGENZIA VIAGGI & TURISMO MARCONE di Marcone F. & G. srl in collaborazione con MONDIAL ASSISTANCE, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza depositata presso la sede di Agenzia Viaggi & Turismo MARCONE di Marcone F. & G. srl. Le garanzie considerate sono Interassistance 24 ore su 24 Bagaglio e le relative condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
» Definizioni
» Normativa garanzie
» Garanzie
» Disposizioni comuni
» Bagaglio
» Obblighi ass.to
» Capitali ass.ti
» privacy
» Nota informativa
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sè durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri dell’Assicurato, nonchè quanti altri con lui conviventi, purchè risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invaliditè permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Normativa comune alle garanzie
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sè durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l’ anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri dell’ Assicurato, nonchè quanti altri con lui conviventi, purchè risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all’ Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’ evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Residenza: il luogo in cui l’ Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
GARANZIE INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1 – L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità , ha diritto alle seguenti prestazioni:
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
Sono altresଠesclusi:
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
- lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
- tutti i casi previsti agli artt. 2 e 3 – Interassistance – Disposizioni Comuni/Esclusioni.
Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all’importo di € 1.291,14 per i viaggi all’estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.
Mondial Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
- al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purchè sostenute a seguito di prescrizione medica)
- al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati.
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.
In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- interventi o applicazioni di natura estetica;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- tutti i casi previsti all’art. 2 e 3 – Interassistance – Disposizioni Comuni/Esclusioni.
In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’ Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.
INTERASSISTANCE – DISPOSIZIONI COMUNI
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
- aereo sanitario con equipe medica – aereo di linea in classe turistica con eventuale barella – treno e se necessario vagone letto – autoambulanza – ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica – treno in prima classe e/o vagone letto – autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore – ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione di cui all’art. 1 in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
- il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
- gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
- gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
- nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all’estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purchè comprovato dal Vettore aereo, fino all’importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva per delle disposizioni dell’art. 5.
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell’intero capitale assicurato:
- gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
Sono esclusi dall’assicurazione:
- il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s ques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi.
- i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità , avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell’Assicurato;
- i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
- i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
- i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
- i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
- le autoradio ed i riproduttori, nonchè gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
- gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’ Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve:
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni ), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza,consentendo a Mondial Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.
E’ assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all’intervento, e più precisamente:
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
- il tipo di assistenza richiesto
- il numero del Certificato Assicurativo
- l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi all’ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l’infortunato.
Conservare ed inviare entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Bagaglio
- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l’ufficio aeroportuale “Lost and Found”. Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all’Ufficio di Polizia dell’aeroporto.
Destinazione viaggio | ITALIA | EUROPA | MONDO |
Spese di cura (art.1.7.1) | € 258,23 | € 1.032,91 | € 1.032,91 |
Bagaglio Furto, Incendio, Rapina, Scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento |
€ 258,23 | € 258,23 | € 258,23 |
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Italia S.p.A., da società del gruppo Mondial Assistance in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirle le informazioni da lei richieste anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati necessari per la suddetta finalità .
Qualora ci fossero da lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.
Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da lei eventualmente fornitici.
Senza i suoi dati, non potremmo fornirle il servizio in tutto o in parte.
I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirle il servizio e le informazioni da lei richieste anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore in Italia, all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Mondial Assistance in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Italia S.p.A.- Servizio Privacy – P.le lodi, 3 – 20137 Milano o al numero fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
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La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’ art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
- Informazioni Relative alla Societ�
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Sede Legale
Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia) - Autorizzazione all’nesercizio delle assicurazioni
L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 n. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.
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- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
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Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano. - Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
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Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Societ�
Mondial Assistance Italia S.p.A.
Servizio Qualit�
Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: quality@mondial-assistance.itQualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti – 78
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (Italia)
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’ Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
- Legislazione applicabile al contratto
- Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonchè fornire ogni necessaria precisazione.
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.